Il bonus di 600 euro spetta anche ai soci delle società di persone e di capitali iscritti alle gestioni Inps ma non agli agenti e rappresentanti di commercio. e’ quanto chiarisce il Ministero dell’Economia per quanto concerne il decreto CURA ITALIA che da mercoledì 1 aprile 2020 potrà essere richiesto dai soggetti aventi diritto.
Ammesse alla moratoria dei finanziamenti solo le imprese in bonis al momento della presentazione della domanda. Sono queste le principali precisazioni fornite sul sito internet del ministero dell’economia e delle finanze, sulle nuove misure economiche relative all’emergenza da Covid-19.
Locazioni per negozi e botteghe. Strada sbarrata dunque al nuovo credito d’imposta in misura pari al 60% del canone di locazione per il mese di marzo, in tutte quelle ipotesi in cui il contratto che concede la disponibilità del fondo commerciale abbia ad oggetto, oltre alla mera disponibilità dell’immobile, anche altri beni e servizi, quali i contratti di affitto di ramo d’azienda o altre forme contrattuali che regolino i rapporti tra locatario e proprietario.
Quanto al novero dei soggetti che possono usufruire del credito d’imposta
il Mef precisa che lo stesso è previsto a favore del locatario che deve essere
titolare di un’attività economica, di vendita di beni e servizi al pubblico, oggetto di sospensione in quanto non rientrante tra quelle identificate
come essenziali ed essere, al tempo stesso, intestatario di un contratto di locazione di immobile rientrante nella categoria catastale C/1.
Dal tenore della risposta non si capisce se potranno accedere al bonus affitti anche gli esercenti le attività non essenziali che hanno, magari in condizioni ridotte, continuato ad operare (si pensi alla pizzeria che si limita ad effettuare il servizio di asporto).
Bonus di 600 anche ai soci di società di persone. Leggi i chiarimenti del Ministero dell’Economia.
Bonus 600 euro. Porte aperte all’indennità di 600 euro per i soci di società di persone o di capitali a condizione che gli stessi siano iscritti alle gestioni speciali dell’Inps (artigiani e commercianti). Il bonus riconosciuto dall’articolo 28 del Dl n.18/2020, si legge nella risposta del Mef, è infatti personale e non attribuibile alla società in quanto tale.
Gli agenti di commercio, essendo iscritti all’Enasarco, sono invece esclusi dalla platea dei destinatari dell’articolo 28, che riguarda solo coloro che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Tuttavia, precisa al proposito il Mef, anche gli agenti e rappresentanti di commercio potranno accedere, assieme a tutti gli altri soggetti iscritti alle casse di previdenza private, alle agevolazioni previste dall’articolo 44 del Cura Italia che istituisce un fondo per il reddito di ultima istanza al fine di garantire misure di sostegno al reddito sia per i lavoratori dipendenti che per quelli autonomi.